Art. 5
In vigore dal 13 mar 1987
1. L'organismo competente esamina le proposte, opera la propria scelta e conclude il contratto relativo a quella prescelta in base alle indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
2. Il contratto di cui al paragrafo 1 deve:
- contenere gli elementi di cui all'articolo 3 e, in particolare, le condizioni di pagamento, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 6,
- essere completato, se del caso, dagli elementi supplementari eventualmente necessari in applicazione dell'articolo 4.
3. L'organismo competente fa pervenire alla Commissione, entro il 1o luglio 1987, una copia del contratto debitamente firmato dall'organismo stesso e dall'interessato.
4. L'organismo competente si accerta che vengano rispettate le condizioni convenute, in particolare mediante controlli sul posto.
Storico versioni
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