Art. 2

In vigore dal 12 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 133 del 22. 5. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 211 dell'1. 8. 1986, pag. 19. (5) GU n. L 344 del 21. 12. 1985, pag. 11.
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