Art. 2
In vigore dal 12 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1987.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 133 del 22. 5. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 211 dell'1. 8. 1986, pag. 19.
(5) GU n. L 344 del 21. 12. 1985, pag. 11.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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