Art. 2
In vigore dal 10 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o febbraio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 38.
Storico versioni
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