Art. 1

1. Il regolamento (CEE) n. 997/81 è modificato come segue:

In vigore dal 10 mar 1987
- all'articolo 1 bis, paragrafo 1, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente testo: « - 5 mm se il volume nominale del recipiente è superiore o uguale a 20 cl e inferiore o uguale a 100 cl »; - all'allegato IV il testo del capitolo IV « Austria » è modificato come segue: - alla terza riga, seconda colonna i termini « Blauer Spaetburgunder », sono sostituiti dai termini « Blauer Spaetburgunder, Blauburgunder, Pinot noir »; - alla quarta riga i termini « Blauburgunder, Pinot noir » figuranti nella seconda colonna sono soppressi. 2. All', secondo comma, del regolamento (CEE) n. 63/87 la data del « 1o aprile 1988 » è sostituita dal « 1o maggio 1988 ».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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