Art. 4
In vigore dal 9 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. EYSKENS
(1) GU n. L 352 del 29. 12. 1980, pag. 2.
(2) GU n. L 352 del 29. 12. 1980, pag. 5.
Storico versioni
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