Art. 4

Art. 4

In vigore dal 9 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente M. EYSKENS (1) GU n. L 352 del 29. 12. 1980, pag. 2. (2) GU n. L 352 del 29. 12. 1980, pag. 5.
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