Art. 2

In vigore dal 27 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14. (4) GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 30.
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