Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 854/86 è modificato come segue:
In vigore dal 27 feb 1987
1. All'articolo 4, paragrafo 2 è aggiunto il seguente testo:
« - regione 6: le parti spagnole delle zone viticole C ».
2. All'articolo 4, paragrafo 3 è aggiunto il seguente testo:
« - regione 6: 27 500 000 hl ».
3. All'articolo 5, paragrafo 1, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente testo:
« Le classi suddette sono fissate, tra l'altro, in base alle classi di resa previste dal regolamento (CEE) n. 2102/84 ».
4. All'articolo 9, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
« 1. I produttori che, previe eventuali detrazioni ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, quarto comma del regolamento (CEE) n. 337/79, sono tenuti a consegnare alla distillazione obbligatoria un quantitativo globale di vino da tavola inferiore a 5 hl sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 ».
5. All'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo:
« 3. Il prodotto ottenuto dal taglio di un vino atto a produrre un vino da tavola bianco o di un vino bianco con un vino atto a produrre un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso, conformemente all'articolo 125, paragrafo 1 dell'atto di adesione, può essere consegnato alla distillazione in Spagna. A tale scopo è assimilato ad un vino da tavola bianco di tipo A I ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:601:oj#art-1