Art. 2
In vigore dal 23 feb 1987
1. Ai fini dell'applicazione del prelievo speciale di cui all', gli importatori devono presentare alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di titolo di importazione. La domanda deve essere accompagnata da una copia del contratto di acquisto concluso con l'esportatore tunisino.
2. Le domande di titolo di importazione devono essere presentate il lunedì e martedì di ogni settimana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni mercoledì i dati contenuti nelle domande di titolo ricevute.
3. Ogni settimana la Commissione contabilizza i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo di importazione. Essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli fino ad esaurimento del contingente; in caso di rischio di esaurimento del contingente essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli in proporzione del quantitativo disponibile.
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