Art. 1
In vigore dal 23 feb 1987
1. Viene riscosso un prelievo speciale pari a 5 ECU per 100 kg all'importazione di olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione, delle sottovoci 15.07 A I a) e b) della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
2. Il prelievo speciale si applica, limitamente ad un quantitativo di 10 000 t di olio d'oliva, alle importazioni per le quali la domanda di titolo di cui all' è stata presentata nei trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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