Art. 2

In vigore dal 23 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 1o gennaio 1987 al 31 dicembre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. C 320 del 13. 12. 1986, pag. 10. (2) Parere reso il 23 gennaio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (4) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.
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