Art. 2
In vigore dal 23 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 1o gennaio 1987 al 31 dicembre 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. C 320 del 13. 12. 1986, pag. 10.
(2) Parere reso il 23 gennaio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:560:oj#art-2