Art. 1

L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 355/77 è modificato come segue:

In vigore dal 23 feb 1987
1) alla lettera a), secondo trattino, dopo « Irlanda occidentale » sono inseriti i termini seguenti: « e in tutte le regioni d'Irlanda per i progetti riguardanti il settore delle carni suine, »; 2) alla lettera c), primo trattino, dopo « Irlanda occidentale » sono inseriti i termini seguenti: « e in tutte le regioni d'Irlanda per i progetti riguardanti il settore delle carni suine, ».
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