Art. 2

In vigore dal 23 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1986/1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19. (3) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 6. (4) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4. (5) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 11.
Storico versioni

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