Art. 1
In vigore dal 23 feb 1987
Il testo dell'articolo 2 bis, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68 è sostituito dal testo seguente:
« L'importo dell'aiuto per il latte scremato in polvere è fissato all'interno di una forcella compresa tra 60 e 90 ECU/100 chilogrammi. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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