Art. 2

In vigore dal 23 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46. (3) GU n. 192 del 25. 11. 1964, pag. 3217/64. (4) GU n. L 96 del 10. 4. 1976, pag. 30. (5) GU n. L 157 del 28. 6. 1969, pag. 1.
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