Art. 1

Per la campagna 1987 si deroga alle disposizioni dell'allegato I/2 del regolamento n. 183/64/CEE come segue:

In vigore dal 23 feb 1987
1. il testo del titolo III « Calibrazione » è completato col seguente punto: « iv) le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cetrioli del tipo "frutto corto" »; 2. nel titolo VI « Indicazioni esterne », punto B « Natura del prodotto », si aggiunge: « "frutti corti" in tutti i casi per questo tipo di cetrioli ».
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