Art. 4

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:

In vigore dal 18 feb 1987
Nell'allegato, parte I « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 25 e la relativa nota in calce; « 29. Regolamento (CEE) n. 495/87 della Commissione, del 18 febbraio 1987, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione (29) (29) GU n. L 50 del 19. 2. 1987, pag. 17. »
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