Art. 3

In vigore dal 18 feb 1987
1. L'importo della cauzione prevista all' del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a 150 ECU/100 kg. 2. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2173/79, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata qualora sia fornita la prova prevista all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1687/76. 3. La prova è fornita entro il termine previsto dall'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2730/79.
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