Art. 3
In vigore dal 18 feb 1987
Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'.
Entro il quindici di ogni mese esse trasmettono le seguenti informazioni in merito ai titoli di importazione rilasciate nel corso del mese precedente:
- i quantitativi oggetto dei titoli d'importazione rilasciati, ripartiti per Stato membro di provenienza,
- i quantitativi importati, ripartiti per Stato membro di provenienza.
Storico versioni
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