Art. 2

In vigore dal 18 feb 1987
1. Le autorità spagnole rilasciano i titoli di importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti. 2. Le domande di titolo di importazione sono abbinate al deposito di una cauzione. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 garantita dalla cauzione consiste nella realizzazione delle importazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:494:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo