Art. 2
In vigore dal 18 feb 1987
1. Le autorità spagnole rilasciano i titoli di importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.
2. Le domande di titolo di importazione sono abbinate al deposito di una cauzione. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 garantita dalla cauzione consiste nella realizzazione delle importazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:494:oj#art-2