Art. 2

In vigore dal 18 feb 1987
1. Qualora il danno subito da uno Stato membro non sia stato compensato integralmente mediante uno scambio di contingenti o facendo ricorso ad altre misure, la Commissione provvede al più presto, e comunque entro i quindici giorni dalla data di ricezione dei dati e delle informazioni di cui all', paragrafo 2, a sottoporre il caso al comitato di gestione per le risorse della pesca e a presentare un progetto di misura volta ad indennizzare tale danno. 2. Il progetto di misura deve contenere le seguenti informazioni: a) gli Stati membri che hanno subito danni (« gli Stati membri danneggiati ») e la portata dei danni (quale risulta dopo l'effettuazione di scambi di contingenti); b) gli Stati membri che hanno effettuato catture in eccesso rispetto ai contingenti loro assegnati (« gli Stati membri che hanno pescato in eccesso ») e il volume di tali eccedenze (quali risultano una volta detratti eventuali scambi di contingenti); c) le riduzioni da apportare ai contingenti degli Stati membri che hanno effettuato catture in eccesso; d) le maggiorazioni da apportare ai contingenti degli Stati membri danneggiati; e) la data o le date in cui entrano in vigore le maggiorazioni e le riduzioni. 3. Qualora il numero degli Stati membri che hanno effettuato catture in eccesso sia superiore a uno, la Commissione terrà conto dell'entità di tali catture in sede di fissazione delle riduzioni da applicare.
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