Art. 1
In vigore dal 18 feb 1987
1. Quando la Commissione comunica agli Stati membri, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2057/82, la data prevista di cessazione delle attività di pesca in conseguenza dell'esaurimento di un TAC, di un contingente, di un'attribuzione o di una quota assegnata alla Comunità, essa li informa dei dati più recenti in suo possesso e se sono applicate le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4 o se ne è prevedibile l'applicazione.
2. Quanto prima e comunque entro i quindici giorni dalla data di applicazione di un regolamento della Commissione che sospende una pesca, gli Stati membri interessati notificano alla Commissione, per quanto riguarda le riserve o i gruppi di riserve in questione, i dati concernenti gli sbarchi di cui all'articolo 9 e le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 2057/82. La Commissione notifica quanto prima a tutti gli Stati membri tali cifre e informazioni che, ai fini del presente regolamento, sono da considerarsi definitive.
3. Qualora il danno subito da uno Stato membro sia stato compensato integralmente o parzialmente mediante un provvedimento adottato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio (3) (« scambio di contingenti »), nella prima notifica dello scambio di contingenti comunicata alla Commissione in conformità di tale articolo deve essere altresì indicato in quale misura il danno è stato compensato, specificandone le relative tonnellate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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