Art. 3

In vigore dal 18 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 25. (2) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 52. (3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 9.
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