Art. 3
In vigore dal 18 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 25.
(2) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 52.
(3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 9.
Storico versioni
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