Art. 1
Nel regolamento (CEE) n. 548/86 è inserito l'articolo 9 bis seguente:
In vigore dal 18 feb 1987
« Articolo 9 bis
1. Gli Stati membri possono decidere che negli scambi intracomunitari gli importi compensativi monetari:
a) concessi all'importazione siano detratti dagli importi compensativi adesione da riscuotere;
b) concessi all'esportazione siano detratti dagli importi compensativi adesione da riscuotere;
c) riscossi all'importazione siano detratti dagli importi compensativi adesione da concedere;
d) riscossi all'esportazione siano detratti dagli importi compensativi adesione da concedere.
2. In caso di applicazione del paragrafo 1, lettera d), sono applicabili, per quanto di ragione, le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3154/85.
3. In caso di applicazione del paragrafo 1, gli importi compensativi monetari e gli importi compensativi adesione devono essere dichiarati separatamente per la contabilizzazione nel bilancio della Comunità.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per importi compensativi adesione si intendono gli importi definiti dall'articolo 6, paragrafo 6, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (1).
(1) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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