Art. 2
In vigore dal 16 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(4) GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12.
(5) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
(6) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.
(7) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.
(8) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.
(9) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 13.
(10) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
Storico versioni
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