Art. 1

Al regolamento (CEE) n. 798/80 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

In vigore dal 16 feb 1987
« Articolo 3 bis 1. I prodotti di base sottoposti alla procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 devono far parte, in tutto o parzialmente, dei prodotti trasformati o delle merci esportate. Tuttavia, previa autorizzazione delle autorità competenti, i prodotti di base possono essere sostituiti da prodotti equivalenti, classificati nella stessa sottovoce della tariffa doganale comune, della stessa qualità commerciale e con le stesse caratteristiche tecniche e in possesso dei requisiti posti per la concessione della restituzione all'esportazione. 2. Il sistema dell'equivalenza non si applica ai prodotti provenienti dall'intervento e destinati ad essere esportati in base al sistema di controllo previsto dall' del regolamento (CEE) n. 1687/86 della Commissione (1). (1) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1 ».
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