Art. 2
In vigore dal 12 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia, il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1371/84 si applica, su richiesta dell'interessato, a decorrere dal 1o aprile 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 3.
(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
(4) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 3.
(5) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11.
(6) GU n. L 276 del 27. 9. 1986, pag. 28.
Storico versioni
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