Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1371/84 è modificato come segue:

In vigore dal 12 feb 1987
1) All'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, la data del « 31 dicembre 1986 » è sostituita dalla data del « 31 marzo 1987 ». 2) L'articolo 9 è modificato come segue: a) Al paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: « Tuttavia: - per i produttori o gli acquirenti per i quali, nel periodo previsto dal primo comma il quantitativo di latte che serve come base di calcolo del prelievo è stato maggiorato in seguito all'aumento del tenore di materie grasse del latte consegnato o acquistato, il tenore di materie grasse del latte consegnato o acquistato considerato come rappresentativo è il tenore medio constatato nel corso dell'anno civile 1983; - per i produttori o gli acquirenti che abbiano interrotto le consegne o gli acquisti di latte nel periodo di cui al primo comma, lo Stato membro può decidere, su richiesta dell'interessato e fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al primo trattino, che il tenore di materie grasse considerato come rappresentativo sia il tenore medio constatato nel corso dei 12 mesi precedenti detta interruzione; - per i produttori o gli acquirenti che abbiano iniziato la consegna o l'acquisto del latte per la prima volta dopo l'inizio del secondo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare, il tenore di materia grassa del latte consegnato o acquistato, considerato come rappresentativo, è il tenore medio constatato nei primi dodici mesi di attività ». b) Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: « Qualora il quantitativo di latte da utilizzare come base di calcolo del prelievo sia espresso in litri, alla maggiorazione dello 0,26 % per 0,1 g di materia grassa supplementare si applica il coefficiente 0,971 ». c) Al paragrafo 3: - i termini « del periodo di riferimento di cui all' del regolamento (CEE) n. 857/84 » sono sostituiti dai termini « dell'anno civile 1983 »; - è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, se la somma dei quantitativi di latte consegnati o acquistati da un produttore o da un acquirente in questi due semestri, maggiorati in applicazione del disposto del primo comma, è superiore al quantitativo che risulterebbe dall'applicazione del paragrafo 2 per tutto il terzo periodo, lo Stato membro può rendere applicabile il disposto del paragrafo 2 a decorrere dal 1o aprile 1986 ».
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