Art. 2
In vigore dal 12 feb 1987
L'aiuto di cui all' del regolamento (CEE) n. 2225/86 è completato, su domanda dell'interessato, di un importo di 0,70 ECU per tonnellata di zucchero greggio della qualità tipo entro il limite dei quantitativi di zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare destinati ad essere raffinati nelle regioni europee della Comunità, per i quali la polizza di carico è stata stabilita, nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 1986.
Storico versioni
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