Art. 1
In vigore dal 12 feb 1987
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3154/85, l'importo compensativo monetario applicabile alle importazioni di zucchero greggio preferenziale effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2782/76 e la cui dichiarazione d'importazione è stata accettata nel periodo dal 10 al 23
novembre 1986, è, su richiesta dell'interessato, l'importo applicabile il 7 novembre 1986 purché tale zucchero sia destinato alla raffinazione e che la polizza di carico sia stata stabilita nel periodo dal 1o luglio 1986 al 31 dicembre 1986.
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