Art. 2
In vigore dal 12 feb 1987
All', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 624/86, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente testo:
« Tuttavia, la validità dei titoli scade entro e non oltre il 30 giugno di ciascuno degli anni per i quali è stato stabilito un massimale indicativo d'importazione ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:435:oj#art-2