Art. 2

In vigore dal 12 feb 1987
All', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 624/86, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente testo: « Tuttavia, la validità dei titoli scade entro e non oltre il 30 giugno di ciascuno degli anni per i quali è stato stabilito un massimale indicativo d'importazione ».
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