Art. 1

In vigore dal 12 feb 1987
Il massimale indicativo per l'importazione, nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, delle patate di primizia provenienti dalla Spagna, di cui alla sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune, è pari, per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio 1987 e il 30 giugno 1987, a 88 000 t.
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