Art. 2
In vigore dal 11 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica anche alle offerte presentate prima di questa data e non ancora accolte.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.
(4) GU n. L 187 del 9. 7. 1986, pag. 23.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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