Art. 1
All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 11 feb 1987
« 2. Sono considerati di qualità sana, leale e mercantile, i cereali che presentano la colorazione caratteristica di ciascuno di essi, che sono privi di odori e di parassiti vivi (compresi gli acari), in tutte le fasi del loro sviluppo e che posseggono i requisiti qualitativi minimi specificati nell'allegato. Inoltre, per i cereali presentati come di qualità panificabile, l'organismo di intervento procede, in caso di dubbio, ad una prova di germinazione. Se la facoltà germinativa è inferiore all'85 % per il frumento tenero e al 75 % per la segala, tali cereali, su richiesta dell'offerente, sono accettati dall'organismo d'intervento che versa il prezzo d'intervento diminuito, nel caso del frumento tenero, della detrazione prevista dall'articolo 4 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (1); tuttavia, se viene addotta la prova, con soddisfazione dell'organismo d'intervento, che il cereale offerto è di qualità panificabile, tale cereale viene accettato tal quale e il prezzo d'acquisto da versare è quello stabilito per la qualità panificabile. Le spese connesse con le analisi necessarie per poter addurre la prova di cui sopra sono a carico dell'offerente.
(1) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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