Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 1357/80 è modificato come segue:

In vigore dal 10 feb 1987
1) il testo dell', paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente: « Dal 6 aprile 1987 al 31 dicembre 1988 l'importo del premio è fissato a 25 ECU per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno del deposito della domanda »; 2) all', paragrafo 1, lettera a), i termini « conformemente all' della direttiva 72/159/CEE » sono sostituiti da « conformemente all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2). (1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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