Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

In vigore dal 10 feb 1987
1) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 4 bis 1. Dal 6 aprile 1987 al 31 dicembre 1988, i produttori di carni bovine possono beneficiare di un premio speciale per un certo numero e talune categorie di animali detenuti nella loro azienda. Il premio viene concesso per ciascun animale una tantum ed è versato direttamente al produttore. 2. Il produttori degli Stati membri in cui vengono concessi il premio alla nascita dei vitelli previsto dal regolamento (CEE) n. 1346/86 e/o il premio alla macellazione di alcuni bovini adulti da macello previsto nel regolamento (CEE) n. 1347/86 sono esclusi dal beneficio del premio di cui al paragrafo 1. Tuttavia, in Irlanda, i produttori possono beneficiare anche del premio di cui al paragrafo 1, nei limiti di un importo ridotto. 3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative al premio speciale e in particolare la definizione dei produttori beneficiari del premio, nonché le condizioni relative alla concessione dello stesso, compresa la fissazione del numero e delle categorie di animali. Secondo la stessa procedura, il Consiglio fissa gli importi del premio speciale. 4. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27. Le disposizioni transitorie necessarie all'applicazione del regime del premio speciale sono adottate secondo la stessa procedura »; 2) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 6 bis 1. In deroga all' ed eventualmente all' del regolamento (CEE) n. 1345/86, gli acquisti all'intervento sono effettuati durante il periodo dal 6 aprile 1987 al 31 dicembre 1988 secondo le condizioni previste nel presente articolo. 2. Gli acquisti, da parte degli organismi d'intervento, in uno o più Stati membri o in una regione di uno Stato membro per una o più qualità o gruppi di qualità da determinare di carni fresche o refrigerate delle sottovoci 02.01 A II a) 1, 02.01 A II a) 2 e 02.01 A II a) 3 della tariffa doganale comune, sono decisi dalla Commissione, quando, per dette qualità o gruppi di qualità, sono simultaneamente soddisfatte le due condizioni seguenti: - il prezzo medio del mercato comunitario constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti è inferiore al 91 % del prezzo d'intervento; - il prezzo medio di mercato constatato in base alla suddetta tabella nello Stato membro o negli Stati membri o nella regione di uno Stato membro è inferiore all'87 % del prezzo d'intervento. 3. La Commissione decide la sospensione degli acquisti per una o più qualità o gruppi di qualità, qualora, per tre settimane consecutive, le due condizioni menzionate al paragrafo 2, primo e secondo trattino, non siano più soddisfatte simultaneamte, e decide di ripristinarli, qualora, per due settimane consecutive, le due suddette condizioni siano di nuovo simultaneamente soddisfatte. 4. Per ciascuna qualità o gruppo di qualità che può essere oggetto dell'intervento, il prezzo d'acquisto è pari alla media ponderata dei prezzi di mercato negli Stati membri o eventualmente nella regione di uno Stato membro in cui sono autorizzati acquisti all'intervento, maggiorata del 2,5 % del prezzo d'intervento espresso allo stadio macellato per la qualità R3. Tuttavia, tale prezzo d'acquisto non può essere inferiore al più alto dei prezzi medi di mercato da considerare per il calcolo della media ponderata. La Commissione fissa i prezzi d'acquisto mensilmente; tuttavia, in caso di sensibilie variazione degli elementi che entrano nel calcolo, essa può modificarli nel corso del periodo mensile. 5. Nel corso del periodo di cui al paragrafo 1, oltre alle misure previste dal paragrafo 2, possono essere decise: - misure relative, oltre all'aiuto per il magazzinaggio privato già previsto all', agli acquisti pubblici di intervento in determinati Stati membri o in una regione di uno Stato membro nel rispetto di modalità da stabilire in applicazione del paragrafo 6 qualora tali msiure si rivelino idonee a garantire la stabilizzazione dei mercati; - misure pertinenti che permettano di ricondurre i prezzi d'acquisto al livello previsto al paragrafo 2, secondo trattino, qualora i prezzi d'acquisto fissati in applicazione del paragrafo 4 si situino ad un livello tale da provocare una tendenza al ribasso. 6. Secondo la procedura prevista all'articolo 27: - sono determinate le categorie, le qualità o gruppi di qualità dei prodotti ammissibili all'intervento; - sono adottate le misure previste al paragrafo 5, nonché le modalità d'applicazione del presente articolo ».
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