Art. 3

In vigore dal 9 feb 1987
Il presente regolamentoo entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) Parere reso il 23 gennaio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
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