Art. 3
In vigore dal 9 feb 1987
Il presente regolamentoo entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
(2) Parere reso il 23 gennaio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1987:412:oj#art-3