Art. 1

In vigore dal 9 feb 1987
Il quantitativo di 1 670 000 t di cereali, che costituisce il contributo annuale minimo che la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati a fornire nell'ambito della convenzione di aiuto alimentare, è ripartito come segue per il periodo 1o luglio 1986 - 30 giugno 1989: a) azioni comunitarie: 927 700 t, b) azioni nazionali: 742 300 t.
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