Art. 2

In vigore dal 9 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8. (3) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2. (4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 227 del 7. 9. 1979, pag. 10.
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