Art. 1

All'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1963/79 è inserito il seguente secondo comma:

In vigore dal 9 feb 1987
« Tuttavia gli Stati membri possono prevedere un termine più lungo, ma che non può essere superiore a otto mesi, quando il processo di produzione delle conserve richiede che l'olio resti a contatto con i pesci e con gli ortaggi per un periodo più lungo di quello previsto dal primo comma ».
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