Art. 1
All'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1963/79 è inserito il seguente secondo comma:
In vigore dal 9 feb 1987
« Tuttavia gli Stati membri possono prevedere un termine più lungo, ma che non può essere superiore a otto mesi, quando il processo di produzione delle conserve richiede che l'olio resti a contatto con i pesci e con gli ortaggi per un periodo più lungo di quello previsto dal primo comma ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:393:oj#art-1