Art. 3

In vigore dal 5 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 16. (3) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 4.
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