Art. 3
In vigore dal 5 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. TINDEMANS
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 16.
(3) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:374:oj#art-3