Art. 2

In vigore dal 5 feb 1987
I depositi cauzionali per il dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2516/86 della Commissione sono riscossi alle aliquote fissate dal regolamento medesimo, salvo per quanto riguarda i prodotti esportati dalla società Nippon Seiko KK, per i quali è applicata l'aliquota fissata all', paragrafo 3.
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