Art. 4

In vigore dal 2 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 dell'31. 3. 1986, pag. 25. (2) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 33. (3) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
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