Art. 4
In vigore dal 2 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 dell'31. 3. 1986, pag. 25.
(2) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 33.
(3) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
Storico versioni
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