Art. 1

In vigore dal 2 feb 1987
1. Nel 1987, i contingenti dei prodotti che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 491/86, delle sottovoci 04.01, 04.02, A ex II e B I a) e 04.03 della tariffa doganale comune, applicabili all'importazione in Spagna in provenienza dai paesi terzi, sono fissati come segue: - 04.01: 363 t, - 04.02 A ex II e B I a): 250 t, - 04.03: 150 t. 2. I contingenti applicabili nel 1987 ai prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, della voce 04.04 della tariffa doganale comune, sono fissati come segue: - 04.04: Formaggi e latticini: 5 400 t. 3. Il contingente applicabile nel 1987 ai prodotti che figurano nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, della sottovoce 04.02 B I ex b) della tariffa doganale comune: - altri: destinati al consumo umano, è fissato a 150 t.
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