Art. 2
In vigore dal 28 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1987.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 11.
Storico versioni
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