Art. 1

In vigore dal 28 gen 1987
Le lamiere di acciaio, di una lunghezza da 8,30 a 15,50 m, di una larghezza di un metro e di uno spessore variabile da una estremità all'altra, rientrano nella voce tariffaria: 73.21 Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustre, griglie, ecc.) di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc. di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni.
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