Art. 4
In vigore dal 27 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile fino al 31 marzo 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 146 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 183 del 7. 7. 1983, pag. 1.
(4) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto comunitario di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1842/83
1. - Categoria I
Latte intero, pastorizzato, o sottoposto a trattamento UHT.
- Categoria II
Latte parzialmente scremato, pastorizzato, o sottoposto a trattamento UHT.
2. - Categoria III
Yogurt al latte intero di cui alla voce 04.01 della tariffa doganale comune, latticello e latte battuto.
- Categoria IV
Formaggi.
- Categoria V
Burro e burro concentrato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:246:oj#art-4