Art. 4

Art. 4

In vigore dal 27 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile fino al 31 marzo 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 146 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 183 del 7. 7. 1983, pag. 1. (4) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO Elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto comunitario di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1842/83 1. - Categoria I Latte intero, pastorizzato, o sottoposto a trattamento UHT. - Categoria II Latte parzialmente scremato, pastorizzato, o sottoposto a trattamento UHT. 2. - Categoria III Yogurt al latte intero di cui alla voce 04.01 della tariffa doganale comune, latticello e latte battuto. - Categoria IV Formaggi. - Categoria V Burro e burro concentrato.
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