Art. 2
In vigore dal 27 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 17 dicembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.
(3) GU n. L 356 del 17. 12. 1986, pag. 10.
(4) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
(5) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 49.
Storico versioni
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